Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing discretion under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Fruci's appeal against his conviction for theft of electricity inadmissible. The appellant argued that certain investigative statements were unusable and that the sentence violated statutory sentencing guidelines. The court rejected these claims, ruling the first argument too vague to impact the evidence and the second argument unfounded because sentencing falls within the trial judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal claiming the inadmissibility of investigative statements must specifically demonstrate its decisive impact on the evidence, while appeals regarding sentencing are inadmissible if the penalty falls within the trial judge's discretionary authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUCI VINCENZO nato a SANTO STEFANO IN ASPROMONTE il 25/10/1973 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fruci Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica (art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce Vinutilizzabilità delle ex artt. 62 e 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla Dersona sottoposta alle indagini — è generico perché non chiarisce l'incidenza dell'atto ritenuto inutilizzabile sul complessivo compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Ps. 243416); Considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'articolo 133 cod. pen. nella determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i