Ordinanza — n. 19586/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mattei Denis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per furto in supermercato aggravato da violenza sulle cose (capo B), commesso in concorso con Biasizzo Alessia; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la mancata "riqualificazione" del reato nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 624 cod. pen. con esclusione quindi della aggravante della violenza sulle cose — è inammissibile perché era già inammissibile, per genericità, il correlativo motivo di appello (art.591 comma 4 cod. proc. pen.), dato che il gravame era incentrato sulla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, aggravante mai contestata né ritenuta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 624 cod. pen; Ordinanza — n. 19586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mattei Denis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per furto in supermercato aggravato da violenza sulle cose (capo B), commesso in concorso con Biasizzo Alessia; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la mancata "riqualificazione" del reato nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 624 cod. pen. con esclusione quindi della aggravante della violenza sulle cose — è inammissibile perché era già inammissibile, per genericità, il correlativo motivo di appello (art.591 comma 4 cod. proc. pen.), dato che il gravame era incentrato sulla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, aggravante mai contestata né ritenuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27