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Sentenza — n. 19584/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19584/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Rauseo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 12 luglio 2022 dinanzi alla Legione Carabinieri Emilia Romagna Stazione di Modena Principale.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19584/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione civile annullamento civile riscossione di pene pecuniarie ritiro delle conclusioni civili violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
L'imputato Rauseo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.;
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAUSEO ANTONIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 02/05/1966 avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Rauseo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 12 luglio 2022 dinanzi alla Legione Carabinieri Emilia Romagna Stazione di Modena Principale.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, I2v. 257935; Sez, 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Rauseo Antonio. Così deci