Ordinanza — n. 19583/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOIA FERDINANDO nato a CABRAS il 16/06/1963 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertoia Ferdinando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato dalla violenza sulle cose (624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. - capo A) e per il reato di lesioni quali conseguenza, non voluta, di altro reato (artt. 586, 83 e 590, cod. pen. - capo B), commessi il 22 agosto 2014;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito, a quest'ultimo riguardo, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOIA FERDINANDO nato a CABRAS il 16/06/1963 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertoia Ferdinando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato dalla violenza sulle cose (624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. - capo A) e per il reato di lesioni quali conseguenza, non voluta, di altro reato (artt. 586, 83 e 590, cod. pen. - capo B), commessi il 22 agosto 2014;
Considerato che i primi due motivi di ricorso — che denunciano il mancato proscioglimento dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto quale delitto tentato — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché postulano una diversa valutazione del materiale probatorio che non può essere demandata alla Corte di cassazione; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato perché: - il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A) è pari ad anni dodici e mesi sei e quindi è ben lungi dal maturare; - il termine massimo per il capo B) è pari ad anni sette e mesi sei, cui vanno aggiunti 303 giorni di sospensione (161 giorni dal 11 aprile 2017 al 19 settembre 2017 per astensione del difensore; 60 giorni per legittimo impedimento collegati al rinvio dell'udienza del 6 febbraio 2018; 86 giorni dal 27 giugno 2022 al 21 settembre 2022 per astensione); detto termine, quindi, è spirato il 26 dicembre 2022, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello;
Chiarito, a quest'ultimo riguardo, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C