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Ordinanza — n. 19581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJ MEFTAH MARUAN nato a CASTELVETRANO il 11/08/1994 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hadj Meftah Maruan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna per furto aggravato da violenza sulle cose escludendo l'aggravante per aver commesso il fatto su cose esposte a pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'errato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la conseguente estinzione del reato per mancanza di una condizione di procedibilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata caso grave circostanza aggravante altri capi d'accusa reati contro il patrimonio furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJ MEFTAH MARUAN nato a CASTELVETRANO il 11/08/1994 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hadj Meftah Maruan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna per furto aggravato da violenza sulle cose escludendo l'aggravante per aver commesso il fatto su cose esposte a pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'errato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la conseguente estinzione del reato per mancanza di una condizione di procedibilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2