Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Natale Claudio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing they were not acknowledged. The court rejected this claim as baseless, noting that the appellate court had already provided sufficient reasoning by referencing the decisive elements in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; 4 legge n. 110 del 1975: An appeal is inadmissible if the sole ground contests the denial of generic mitigating circumstances without substantive justification, as the lower court's reference to decisive elements constitutes adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE CLAUDIO nato a LIVORNO il 02/09/1967 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Natale Claudio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27