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Ordinanza — n. 19570/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary by arguing that a specific mitigating circumstance under Article 625-bis of the Penal Code was not recognized. The court rejected this claim, ruling that the arguments presented were merely a reproduction of previously examined and dismissed points by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when its sole ground is a mere reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstances burglary conviction procedural costs prova informatica prove acquisite illegalmente prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. pen.
art. 625-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 ELTON nato il 29/03/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1:NI; Rilevato che l'imputato Ndoj Elton ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0