Cassation court dismisses appeal against conviction for negligent homicide due to lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Moresco inadmissible regarding his conviction for negligent homicide under Article 217 of the Penal Code. Moresco argued that the lower court improperly recognized negligent conduct, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these arguments. The supreme court ruled that since the appeal merely repeated previously dismissed criticisms without new legal grounds, it lacked admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds for violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORESCO SERGIO nato a LIVORNO il 06/04/1949 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Moresco Sergio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.217 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ravvisabilit:à di una condotta colposa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04