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Ordinanza — n. 19566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA SUSANNA nato a SANT'AGOSTINO il 16/08/1966 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Corazza Susanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si afferma che l'utenza telefonica in rilievo era riconducibile all'imputata e quella in cui si sostiene che l'utenza telefonica è intestata alla sorella dell'imputata (Corazza Barbara), è manifestamente infondato, poiché non vi è alcun contrasto tra le due affermazioni: l'utenza telefonica formalmente intestata a Corazza Barbara ben può essere nella disponibilità di fatto di Corazza Susanna;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 19566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Parole chiave

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usurpazione d'identità pseudonimo identità elettronica credibilità dell'identità errore di persona profilo della personalità

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA SUSANNA nato a SANT'AGOSTINO il 16/08/1966 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Corazza Susanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si afferma che l'utenza telefonica in rilievo era riconducibile all'imputata e quella in cui si sostiene che l'utenza telefonica è intestata alla sorella dell'imputata (Corazza Barbara), è manifestamente infondato, poiché non vi è alcun contrasto tra le due affermazioni: l'utenza telefonica formalmente intestata a Corazza Barbara ben può essere nella disponibilità di fatto di Corazza Susanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così de