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Ordinanza — n. 19564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAINA FILIPPO nato a PALERMO il 13/01/1987 CASTELLI ANNA nato a PALERMO il 29/11/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che Traina Filippo e Castelli Anna, con separati atti di analogo contenuto a firma dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il furto ai danni di un supermercato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, comune ai ricorrenti, che contesta la sussistenza della recidiva, è formulato in maniera generica, nei due ricorsi, poiché si evita il confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità furto per mestiere confisca dei proventi di reato assicurazione contro il furto scippo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAINA FILIPPO nato a PALERMO il 13/01/1987 CASTELLI ANNA nato a PALERMO il 29/11/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che Traina Filippo e Castelli Anna, con separati atti di analogo contenuto a firma dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il furto ai danni di un supermercato;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di valida querela in quanto presentata da soggetto asseritamente privo di legittimazione, è manifestamente infondata: - sia in fatto, poiché la querela è stata presentata dal direttore, con rappresentanza legale, della Coop Allianz 3.0, per di più investito, dal rappresentante nazionale del servizio di sicurezza della medesima società, del potere di proporre querela (pag. 2 sentenza impugnata); - sia in diritto poiché coltiva una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità:

«Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che, in applicazione del principio, ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela);

Considerato che il secondo motivo, comune ai ricorrenti, che contesta la sussistenza della recidiva, è formulato in maniera generica, nei due ricorsi, poiché si evita il confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co