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Ordinanza — n. 19561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAZZO GIUSEPPE nato a ERICE il 04/08/1988 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Galazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che l'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione delle parti processuali nella intestazione della sentenza non produce alcun effetto invalidante sul processo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per furto momento del reato prove acquisite tramite sorveglianza momento della trasmissione delle prove verosimiglianza assicurazione contro il furto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAZZO GIUSEPPE nato a ERICE il 04/08/1988 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Galazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che l'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione delle parti processuali nella intestazione della sentenza non produce alcun effetto invalidante sul processo;

Considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, gioca su un evidente errore di clattiloscrittura: nel passo della sentenza trascritto in ricorso («la statuizione di condanna non può essere estesa al Mistretta per il quale va nuovamente ribadito che al momento del controllo egli "lo" stava conducendo l'automezzo») il giudice estensore ha digitato un "lo" invece di un "non"; il percorso argomentativo è reso chiaro dal tenore complessivo della motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, poiché non intica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione delle citate attenuanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci