Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging factual evidence evaluation reserved to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cafiero Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on the trial of attempted theft, arguing violations regarding the evaluation of circumstantial evidence and witness credibility. The court rejected these grounds because the Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or reassess witness testimony, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or witness credibility, as such assessment is exclusively reserved to the trial judge, rendering appeals based on alternative factual valuations inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERO DOMENICO nato a PALERMO il 06/02/1958 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cafiero Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato, riconoscendo, però, l'ipotesi del tentativo e quindi procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla regola valutativa della prova indiziaria, alle dichiarazioni ammissive rese dal coimputato e al giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale di Cafiero Ferdinando — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso