Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of decisive omitted evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Cracchiolo Croce's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for electricity theft inadmissible. The appellant argued for a retrial due to omitted defense testimony and contested the denial of a specific legal benefit, but the court found these arguments generic and factually unsubstantiated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Art. 163 c.p.; The appeal must be admissible and specific; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without demonstrating decisive omitted evidence or legal error result in inadmissibility.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACCHIOLO CROCE FILIPPO nato a ALCAMO il 01/08/1960 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cracchiolo Croce Filippo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che di duole della mancata rinnovazione dell'istruzione in appello per ascoltare i testi della difesa Minummi e Cracchiolo Vito ammessi dal Tribunale e poi revocati, è generico, poiché non illustra il carattere di decisività della prova omessa;
Considerato che il secondo motivo„ che contesta la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., è generico poiché non si misura con le ragioni del diniego: l'imputato ha goduto diverse volte del beneficio; ha subito una condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione che, per disposto normativa, osta al riconoscimento del beneficio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso