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Ordinanza — n. 19556/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of decisive omitted evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Cracchiolo Croce's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for electricity theft inadmissible. The appellant argued for a retrial due to omitted defense testimony and contested the denial of a specific legal benefit, but the court found these arguments generic and factually unsubstantiated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Art. 163 c.p.; The appeal must be admissible and specific; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without demonstrating decisive omitted evidence or legal error result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds omitted evidence electricity theft court costs legal benefit Cassazione danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 163 c.p.
Considerato che il secondo motivo„ che contesta la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod.
art. 163 cod. pen
Considerato che il secondo motivo„ che contesta la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACCHIOLO CROCE FILIPPO nato a ALCAMO il 01/08/1960 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cracchiolo Croce Filippo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che di duole della mancata rinnovazione dell'istruzione in appello per ascoltare i testi della difesa Minummi e Cracchiolo Vito ammessi dal Tribunale e poi revocati, è generico, poiché non illustra il carattere di decisività della prova omessa;

Considerato che il secondo motivo„ che contesta la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., è generico poiché non si misura con le ragioni del diniego: l'imputato ha goduto diverse volte del beneficio; ha subito una condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione che, per disposto normativa, osta al riconoscimento del beneficio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso