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Ordinanza — n. 19553/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction for manifestly unfounded claim of generic mitigating circumstances outweighing aggravating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Agate's appeal against his theft conviction inadmissible. Agate argued that generic mitigating circumstances should prevail over the aggravating circumstance, but the appellate court had already balanced these factors. The court rejected this claim because the comparison between opposing circumstances involves a discretionary judgment of merit that falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; The claim that generic mitigating circumstances outweigh an aggravating circumstance is manifestly unfounded when the appellate court's balancing act represents a typical discretionary judgment of merit, which escapes cassation review absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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theft conviction appeal generic mitigating circumstances aggravating circumstance judgment of merit cassation review scope discretionary balancing inadmissible appeal indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATE MATTEO nato a MARSALA il 03/11/1965 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Agate Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i