Ordinanza — n. 19552/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO' RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Aricò Riccardo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la mancata applicazione dell'ad. 129 cod. proc. pen., è inedito, poiché l'appello vedeva solo sulla commisurazione della pena e generico, poiché non indica quali cause, in tesi pretermesse, avrebbero dovuto comportare una pronuncia in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è inedito, poiché l'appello vedeva solo sulla commisurazione della pena e generico, poiché non indica quali cause, in tesi pretermesse, avrebbero dovuto comportare una pronuncia in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO' RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Aricò Riccardo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la mancata applicazione dell'ad. 129 cod. proc. pen., è inedito, poiché l'appello vedeva solo sulla commisurazione della pena e generico, poiché non indica quali cause, in tesi pretermesse, avrebbero dovuto comportare una pronuncia in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0