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Ordinanza — n. 19551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for supermarket robbery, upholding public exposure aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Di Rocco Remi inadmissible regarding a theft conviction involving a supermarket robbery. The appellant argued against the aggravating circumstance of exposing the stolen goods to public trust, but the court found this thesis contradicted established case law requiring continuous custody. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance of exposing goods to public trust exists when the perpetrator takes merchandise from a self-service supermarket, as the occasional and non-continuous surveillance by staff does not constitute the direct and continuous custody required to exclude this aggravation.

Parole chiave

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theft aggravated supermarket robbery public exposure continuous custody self-service system Corte di Cassazione inadmissible appeal pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski
Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Positano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO REMI nato a IMOLA il 27/03/1980 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Rocco Remi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante della esposizione del bene a pubblica fede, è manifestamente infondata poiché postula una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui:

«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01;

Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Positano, Rv. 262663). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci