Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late submission and lack of connection to main grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zingarelli Leonardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground raised was the failure to evaluate added arguments, which the court found untimely as they were submitted only one day before the hearing, violating the fifteen-day deadline. Furthermore, these added arguments lacked any logical connection to the primary grounds of the appeal, rendering them legally insufficient to challenge the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.; The appeal is inadmissible if added grounds are submitted after the statutory deadline or if they lack a logical connection to the main grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI LEONARDO nato a CERIGNOLA il 03/07/1974 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Zingarelli Leonardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso„ che deduce l'omessa valutazione dei "motivi aggiunti", è manifestamente infondato in quanto si trattava di motivi inammissibili (come tali privi di idoneità a incidere sulla decisione) sotto due concorrenti profili: - i motivi aggiunti erano tardivi, in quanto spediti soltanto il 20 settembre 2022 (per l'udienza del 27 settembre 2022, senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; - si tratta di motivi privi di connessione con quelli principali (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente eil pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i