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Ordinanza — n. 19548/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted burglary as arguments were already properly examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by El Aloui Mohammed inadmissible regarding his conviction for attempted burglary. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance of voluntary surrender, but this claim merely repeated points already thoroughly analyzed and rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments attempted burglary voluntary surrender Cassation procedure mitigating circumstances procedural economy tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOUI MOHAMMED nato il 12/07/1963 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Aloui Mohammed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della diminuente del recesso attivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualE e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04