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Ordinanza — n. 19546/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic failure to specify why Article 129 of the Code of Criminal Procedure should apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sellitri Beppe inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing that Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not applied. The court rejected this claim because the appeal failed to identify specific reasons why the cited article should have led to a different ruling.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging non-application of a specific procedural article is inadmissible if it remains generic and fails to indicate the precise causes that would have necessitated a contrary pronouncement.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds Article 129 Code of Criminal Procedure attempted theft conviction procedural defect review tentato furto furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLITRI BEPPE nato a TORINO il 14/01/1972 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sellitri Beppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico, poiché non indica quali cause, in tesi pretermesse, avrebbero dovuto comportare una pronuncia in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2