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Ordinanza — n. 19543/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for stalking conviction, rejecting new grounds as inadmissible and unrelated to main appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ahmad Ejaz's appeal against his stalking conviction inadmissible. While the main appeal regarding sentencing reduction was rejected as unfounded due to the lower court's discretionary reasoning, new arguments submitted later were deemed inadmissible. The court ruled that these new grounds lacked functional connection to the primary appeal and violated procedural rules on new submissions.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: New grounds in a criminal appeal are inadmissible if they lack functional connection to the main appeal or violate the prohibition on late submissions, rendering the entire appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds procedural bar functional connection requirement stalking conviction appeal sentencing reduction discretion prova del timore di persecuzione azione legale a scopo intimidatorio azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv.
Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini
277850); - detti motivi attingono punti della decisione privi di connessione funzionale con quelli investiti dall'impugnazione principale (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD EJAZ nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ahmad Ejaz ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di atti persecutori; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della riduzione ex art. 62-bis cod. pen. nella misura massima prevista, è manifestamente infondata, poiché la corte di cassazione, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui gode il giudice di merito, sul punto, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione attraverso l'adozione, in sentenza, anche di formula di estrema sintesi, quali "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01); quando, nella specie, la Corte di appello si è addirittura profusa in una specifica argomentazione (cfr. pag. 5), esente da cadute logiche;

Rilevato che i motivi nuovi trasmessi in data 11 aprile 2023 - con i quali si rappresenta che la Corte di appello ha revocato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale e che pertanto è cessata la pericolosità sociale dell'imputato e risultano concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione - sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni: - la inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); - detti motivi attingono punti della decisione privi di connessione funzionale con quelli investiti dall'impugnazione principale (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos