Italian court dismisses appeal for theft as generic argument fails to cite specific mitigating circumstances under Art. 62.4 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Flores Ponce Maria Esther inadmissible regarding her conviction for theft. The sole ground of appeal contested the denial of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code but failed to provide concrete factual elements justifying its application. Consequently, the court ruled that the appeal was intrinsically generic and insufficient to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal contesting the denial of a mitigating circumstance is inadmissible if it merely asserts the existence of such circumstances without specifying the concrete factual elements that would justify their recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORES PONCE MARIA ESTHER nato il 05/07/1963 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Flores Ponce Maria Esther ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione della attenuante richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0