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Ordinanza — n. 19535/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19535/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. Giova premettere in diritto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art.129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Questo principio era stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008, n.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite lacune probatorie prove acquisite tramite sorveglianza testimonianza inattendibile prova facilitata censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA PIERO nato a VIBO VALENTIA il 05/10/1978 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROL ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. Giova premettere in diritto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art.129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).

Questo principio era stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008, n.

92. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d