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Ordinanza — n. 19534/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the Court noted that the appeal and the contested order both occurred after the 2017 law requiring specialized counsel for such filings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the interested party after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible due to lack of a qualified defense attorney's signature.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible de plano qualified defense attorney Law 103/2017 personal signature requirement specialized counsel court costs domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI ANTONIO nato a POLISTENA il 29/05/1972 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 16 giugno 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci