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Ordinanza — n. 19532/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19532/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, il quale era stato rinvenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Bologna, aveva affermato che tale ordine non gli era stato consegnato, circostanza smentita dagli atti processuali. La condotta tenuta dallo stesso, inoltre, posta in essere a breve distanza dall'esecuzione dell'ordine di espulsione, non risultava meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la mancata concessione di tale beneficio è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della tassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte confessione risposta alla petizione testimonianza della vittima dichiarazioni contraddittorie deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA ANDREI nato il 11/02/1989 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, il quale era stato rinvenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Bologna, aveva affermato che tale ordine non gli era stato consegnato, circostanza smentita dagli atti processuali. La condotta tenuta dallo stesso, inoltre, posta in essere a breve distanza dall'esecuzione dell'ordine di espulsione, non risultava meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la mancata concessione di tale beneficio è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della tassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così