Italian court dismisses appeal for incitement to crime due to concrete danger requirement and lack of procedural fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the crime of incitement requires a concrete danger rather than a presumed one. The lower court found the defendant guilty of inciting crimes by displaying a mannequin with a threatening message during a festival, noting his familiarity with local criminal dynamics. Consequently, the appeal was rejected because the defendant failed to demonstrate procedural fault in the admissibility determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 414 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of incitement to commit offenses requires a concrete danger to society based on an ex ante assessment of the act's capacity to provoke criminal conduct, and appeals must be dismissed if the party cannot demonstrate procedural fault in the admissibility decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/09/2000 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. A tal fine, giova in diritto evidenziare che il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (Sez. 5, n. 48247 del 12/09/2019, De Salvatore, Rv. 277428). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'imputato, unitamente ad altri soggetti, aveva istigato a commettere reati elevando, in occasione di una festa patronale, un manichino si) cui era stata apposto un cappello di quelli in forza alle Forze dell'ordine, con la scritta «così devono morire i pentiti abbruciati».
Secondo il giudice di merito, tale condotta ha perfezionato il reato in esame, poiché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, l'imputato non poteva non aver colto il senso della scritta, posto che lo stesso, avendo frequentato i figli di soggetti apicali dell'associazione di tipo mafioso presente sul territorio, ne conosceva le dinamiche criminali. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che la condotta posta in essere dall'imputato risultava caratterizzata dalla volontà di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso operante sul territorio di Castellammare di Stabia e radicata nel territorio del rione Savorito, in cui risiedeva lo stesso imputato, posto che questi non poteva ignorare la contiguità e i rapporti famigliari che legavano il correo, Francesco Imperato, a soggetti al vertice del c.d. clan D'Alessandro.
La condotta, pertanto, era stata realizzata al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.