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Ordinanza — n. 19530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the appellate court's reasoning on sentencing factors. The appellant challenged the equivalence of mitigating and aggravating circumstances but did not target the specific finding regarding the severity of the bottle-throwing incident or the implicit danger of arson. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must specifically target the reasoning of the lower court; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity requirement sentencing balance appellate reasoning procedural defect scemata imputabilità verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIALDELLA PASQUALE nato a CERIGNOLA il 29/10/1974 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In merito alla formulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelli aggravanti, si ricorda che, avendo il giudizio di bilanciamento carattere globale, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la medesima richiesta (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460), ma, in tal caso, sull'interessato, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, grava l'onere di contrastare specificamente la motivazione che tali richieste abbia disatteso.

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il fatto accertato non aveva arrecato alle persone offese un danno di particolare tenuità, in ragione delle modalità pericolose attuate (lancio di una bottiglia infiammabile in ora notturna). D'altra parte, secondo il giudice di merito, era implicito nella qualificazione giuridica del fatto che l'atto incendiario attuato dall'imputato aveva creato un pericolo di incendio, da cui, senza il tempestivo intervento di spegnimento, avrebbe potuto causare danni più gravi.

La Corte di appello, quindi, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della (assa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co