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Ordinanza — n. 19529/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because its grounds were repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the trial court. The appellant failed to provide specific criticism regarding the lower court's finding that crimes committed at different times and with different methods could not be linked under the same criminal design. Consequently, the Court upheld the lower court's correct application of the legal parameters for criminal continuation and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific criticism of the reasoning underlying the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds criminal design continuity procedural costs Cassazione ordinanza prova del rischio persecuzione pericolo di traffico di stupefacenti nozione di misure restrittive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHID ABDELILAH nato il 16/04/1985 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la rilevante distanza cronologica tra i reati oggetto dell'istanza, nonostante la loro parziale omogeneità, induceva a escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, non apparendo verosimile che il condannato, mentre a luglio 2007 aveva detenuto per la vendita materiale abusivo frutto di ricettazione, avesse già programmato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza (vendita di beni riproducenti marchi commerciali contraffatti).

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co