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Ordinanza — n. 19527/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it fails to challenge the security measure confirmation by second instance court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant did not specifically challenge the portion of the second-instance order confirming the security measure. The lower court had upheld the expulsion order based on the organized nature of the drug trafficking, despite the small scale of the operation. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 86 T.U. stup.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically challenge the confirmation of a security measure by the second instance court, as such confirmation constitutes a distinct judicial act requiring explicit opposition.

Parole chiave

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inadmissible appeal security measure confirmation drug trafficking organization foreigner expulsion procedural costs domanda d'asilo di cittadino nigeriano revoca della nazionalità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 86 T.U. stup.
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 T.U. stup., infatti, può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, T.U. stup.
stup., infatti, può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (Sez.
Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Kezie
73, comma 5, dello stesso decreto (Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Kezie, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NKURMAH YAW nato il 14/02/1987 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'interessato, in sede di appello, non aveva proposto alcun gravame in ordine alla misura di sicurezza e il giudice di secondo grado, quindi, aveva confermato la sentenza appellata. In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato che il giudice della cognizione, pur valorizzando la scarsa qualità della sostanza stupefacente oggetto dell'attività delittuosa, aveva comunque sottolineato come l'attività illecita fosse stata posta in essere con un'organizzazione, seppur rudimentale, visto il numero delle persone coinvolte, la disponibilità di un casolare isolato adibito alla ricezione dei clienti e la disponibilità di un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuta insieme all'occorrente per il taglio, la pesatura, il confezionamento e la successiva cessione della stessa.

Secondo il giudice di merito, quindi, tali elementi erano sintomatici di una pericolosità sociale tale da giustificare l'adozione della misura di sicurezza in esame. La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 T.U. stup., infatti, può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Kezie, Rv. 280546).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della tassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos