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Ordinanza — n. 19525/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against revocation of probation due to new crime committed during supervision period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to revoke probation was legally sound. The appellant, Cucchi, committed a fraud offense against foreign nationals while under the alternative measure of probation. The court emphasized that any serious misconduct during the supervision period justifies revocation based on the original favorable prognosis.

Regesto Legislator

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Art. 94, comma 6, T.U. stup.; Art. 616 cod. proc. pen.: The alternative measure of probation may be revoked at any time if the subject's conduct is incompatible with the continuation of the measure, requiring a constant verification of the resocialization path's effectiveness.

Parole chiave

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probation revocation alternative detention fraud during supervision resocialization prognosis inadmissible appeal Cassation Court Italian criminal law dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 94, comma 6, T.U. stup.
art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli
Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv.
Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHI ANGELO nato a RIMINI il 23/08/1970 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura della comunicazione di notizia di reato della Questura di Rimini del 31 maggio 2022, si evinceva che Cucchi, durante la sottoposizione alla misura alternativa, si era reso responsabile del reato di truffa ai danni di soggetti stranieri. Per tale ragione, il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha revocato la misura alternativa alla detenzione con decorrenza dal 31 ottobre 2021, data dell'inizio dell'attività delittuosa contestata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.