Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility due to lack of particular minor offense exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the lower court correctly applied Article 131-bis of the Penal Code by finding the defendant's conduct did not meet the threshold for particular minor offense exemption. Specifically, the defendant committed the act within five years of a prior expulsion without justification, demonstrating a lack of negligible harm to the protected legal interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exemption for particular minor offenses requires a complex evaluation of all case specifics, including the mode of conduct, degree of culpability, and damage, where the concrete manifestation of the crime defines its disvalue.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular minor offense exemption Art. 131-bis Penal Code inadmissible appeal criminal liability exclusion procedural costs award foreign national expulsion negligible harm assessment gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj
Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAJA MAKRAM nato il 05/06/1996 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiViNel bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. L'imputato, infatti, aveva commesso la condotta quando ancora non erano decorsi cinque anni dalla precedente espulsione, senza giustificato motivo e in violazione di un provvedimento dell'Autorità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos