Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because its grounds were repetitive of issues already properly examined and dismissed by the lower court. The appellant argued that certain judicial orders were not immediately executable and that evidence regarding a foreign marriage was missing, but the court found these claims contradicted established law and facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it presents grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific criticism of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALLEM RIDA (CUI 05VQV1K) nato il 01/05/1978 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che Ifordinanze resa_dal Giudice di pace all'esito del giudizio di convalida sono immediatamente esecutivi, anche se sottopostta gravame e impugnativa.
Tali provvedimenti, quindi, non devono essere comunicati all'interessato. La Corte di appello, poi, ha evidenziato che, agli atti del fascicolo, non risultava alcuna documentazione inerente il dedotto matrimonio celebrato dall'imputato in Francia il 20 maggio 2016, circostanza non emersa neanche durante l'udienza di convalida. Il ricorso, inoltre, è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di secondo grado, infatti, ha evidenziato che la condotta accertata era espressione di abitualità, essendo stato già reiterato dall'imputato l'ingresso clandestino in Italia, e che l'imputato aveva fatto rientro nel territorio dello Stato a distanza di appena un mese e mezzo dal respingimento 2.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così