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Ordinanza — n. 19520/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because its grounds were merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the lower court. The appellant argued against a mental defect and punitive treatment, but the court found no specific new criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting specific new criticism.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal mental defect punitive treatment procedural costs Cassazione ordinanza art. 616 c.p.p. vie di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA VITO PIO nato a TARANTO il 05/06/2001 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul vizio di mente e sul trattamento sanzionatorio e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09