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Ordinanza — n. 19519/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to fact-based complaints and unfounded arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on fact-based complaints and unfounded arguments regarding the lower court's reasoning. The appellant challenged the denial of a non-prosecution cause and the specific sentence imposed for violating special surveillance rules. The court rejected these claims, emphasizing that factual knowledge of associates' criminal records must be proven by concrete evidence rather than assumed, and that prior social danger assessments justify the severity of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 76 comma 4 d.lgs. 159/2011; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on mere factual complaints or unfounded arguments regarding sentencing are inadmissible when the first instance judgment is sufficiently motivated and based on established facts of social danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal special surveillance non-prosecution cause sentencing adequacy factual complaints social danger assessment legal costs prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha evidenziato che non era possibile riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poiché La Susa aveva compiuto più reati della stessa indole.
Art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011
in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha evidenziato che non era possibile riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poiché La Susa aveva compiuto più reati della stessa indole.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano
Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, Costa
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SUSA FABIO nato a CORLEONE il 01/08/1975 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che tra marzo e aprile 2017 lo stesso si era intrattenuto per almeno cinque volte con soggetti notoriamente pregiudicati del paese di Corleone.

In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario - come avvenuto nel caso di specie - accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945).

Il ricorso, infine, è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo,ve,quandb il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello ha evidenziato che non era possibile riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poiché La Susa aveva compiuto più reati della stessa indole. Lo stesso, inoltre, era stato sottoposto per tre volte alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, vista la sua pericolosità sociale.

Sul punto, si evidenzia che, al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - principio valido, stante l'identità di ratio e presupposti, per tutte le violazioni inerenti alla sorveglianza speciale - il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787).

Il ricorso, infine, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento del minimo della pena, posto che, come osservato dal giudice di appello, il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato la pena dell'arresto in luogo della pena della reclusione. In ogni caso, la pena era stata ritenuta adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della