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Ordinanza — n. 19518/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising sentencing issues not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the sentence's severity without having raised this issue during the second instance proceedings. The appellant argued the penalty was excessive, but the court noted that such complaints must be formally presented in the lower court to be considered by the supreme court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. e), Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The Court of Cassation's jurisdiction is strictly limited to the grounds of appeal specifically raised in the second instance, rendering appeals based on new or unraised legal grounds inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality second instance grounds Court of Cassation jurisdiction procedural economy principle dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa fabbricazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Art. 581, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto: l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537).

In ogni caso, si rileva che il motivo di censura sull'entità della pena non era stata proposto in appello. La denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Questi motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C