Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical flaws in lower court's denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's refusal to grant general mitigating circumstances was logically sound. The defendant was found outside his residence at night, violating prevention measures intended to prevent him from approaching the victim's home. The court held that the lower judge need not consider every favorable element, only those deemed decisive, making the decision unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The denial of general mitigating circumstances is unreviewable in cassation if the lower court's reasoning is free from manifest illogic, requiring only reference to decisive elements rather than an exhaustive review of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALCANTE FRANCESCO nato a SCIACCA il 20/08/1980 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, anche considerando che l'imputato era stato rinvenuto fuori dalla propria abitazione in orario notturno, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, al preciso scopo di violare l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi all'abitazione di Antonella Callea. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perranto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d