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Ordinanza — n. 19514/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Moroni's appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than admissible legal grounds. The execution judge correctly determined that the alleged crimes lacked a single criminal design due to differing execution modes, such as active dealing versus mere possession. Consequently, the court upheld the lower court's application of Article 81 of the Criminal Code and ordered Moroni to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints; the supreme court reviews only the correct application of law and the logic of the decision, not the factual accuracy of the lower court's findings regarding the existence of a single criminal design.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility single criminal design factual complaints cassation continuing offense procedural costs award rigetto provvisorio dell'opposizione ricorso di annullamento procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORONI LUIGI nato a SENIGALLIA il 09/05/1951 avverso l'ordinanza del 23/01/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati oggetto dell'istanza, seppur astrattamente omogeni tra loro, erano stati commessi con modalità esecutive differenti, considerando che in un caso Moroni aveva posto in essere in maniera attiva una condotta di cessione di sostanza stupefacente e nell'altro caso aveva detenuto la sostanza stupefacente (Ari conto di terzi. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.