Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific criminal design, but the execution judge found the crimes committed over a year apart in different locations lacked the necessary temporal and contextual proximity. The Court upheld this decision, ruling that the appeal contained only generic complaints and facts unsupported by specific legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it presents generic grounds lacking specific legal reasoning or if it relies on mere factual complaints not permitted in a legitimacy proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMINOSO MARIO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 13/06/1975 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, seppur omogeni tra loro, erano stati commessi a distanza di tempo (circa un anno tra i singoli episodi), in differenti contesti territoriali e con modalità esecutive parzialmente differenti. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.