Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded interpretation contradicting established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it raised interpretative arguments in clear conflict with statutory data and consolidated case law. The appellant failed to address the executed judgment's finding that false accusations of theft or receiving constituted distinct consequences from the initial false report of loss. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 649 c.p.p.; The principle of ne bis in idem requires idem factum rather than idem legale when assessing the identity of facts for new criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE IOLANDA nato a MONTALTO UFFUGO il 08/06/1986 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, anche se i procedimenti definiti con le sentenze di condanna indicate nell'istanza hanno preso le mosse dalla medesima denuncia di smarrimento, le conseguenze della falsa denuncia erano consistite in tante e distinte false accuse di furto o ricettazione a carico di distinti soggetti.
Al riguardo, va evidenziato che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc, pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così