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Ordinanza — n. 19507/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects claim of flawed reasoning regarding continuity of crime between association and specific acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was logically sound and legally correct. The appellant argued for a continuity of crime link between the criminal association and specific murders, but the court found these acts were personal and contingent rather than part of the initial criminal plan. Consequently, the court affirmed the lower court's refusal to bind the association crimes to these specific homicides under Article 81 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The continuity of crime between an association and specific acts requires those acts to be programmed in their essential lines at the time of the association's formation; acts stemming from contingent, unforeseen circumstances do not satisfy this requirement.

Parole chiave

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continuity of crime criminal association mafia methodology inadmissible appeal criminal intent timing convalida del sequestro mantenimento della carcerazione preventiva diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVITE VITO nato a CATANIA il 04/08/1978 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa.

Nel caso di specie, secondo il giudice dell'esecuzione, il reato di omicidio, anche se commesso con metodologia mafiosa e al fine di agevolare soggetti gravitanti intorno all'associazione di tipo mafioso di riferimento, era stato perpetrato per ragioni personali e di natura estemporanea, poiché determinato da esigenze contingenti estranee al programma criminoso iniziale e unitario del sodalizio. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen