Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merits and lacks decisive error impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it alleged defects in the lower court's reasoning that were not evident in the contested order. The appellant argued the criminal design was flawed and the crime location was incorrectly stated, but the court found these to be non-syndicable merits evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals challenging the substantive evaluation of the criminal design or the location of the crime are inadmissible as they constitute matters of merit not subject to review in the jurisdictional phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 12/03/1970 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Trattasi di una valutazione di merito sulla identità del disegno criminoso che non è sindacabile nel giudizio di legittimità. Il ricorrente inoltre lamenta un errore nella sentenza di cognizione sul luogo di consumazione di un reato a Torre del Greco e non Torre Annunziata, ma non ha dimostrato l'incidenza decisiva di tale errore nel discorso argomentativo svolto dal giudice dell'esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il