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Ordinanza — n. 19503/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19503/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 19 gennaio 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso - come correttamente qualificato - sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà della parte - e, quindi, anche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, pertanto, deve rilevare che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dalla parte personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il ricorrente essendo parte della Pubblica Amministrazione non deve essere condannato alle spese del procedimento t Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018) Rv. 271650 M.Giustizia in proc. Tuttolomond.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa dipendenza dall'assistenza sociale assistenza ulteriore riabilitazione accredito per compiti assistenziali revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: DAP DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO nei confronti di GUARINO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; 7 ' udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 19 gennaio 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso - come correttamente qualificato - sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà della parte - e, quindi, anche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, deve rilevare che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dalla parte personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il ricorrente essendo parte della Pubblica Amministrazione non deve essere condannato alle spese del procedimento t Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018) Rv. 271650 M.Giustizia in proc. Tuttolomond.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis