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Ordinanza — n. 19501/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty request judgment for failing to raise admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not address the specific grounds required for challenging a penalty request judgment. The appellant, convicted of drug trafficking, raised a generic violation of law regarding the sentencing procedure without citing the limited exceptions permitted by statute. Consequently, the court ruled that such grievances are not admissible in the Supreme Court's jurisdiction over these specific judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against penalty request judgments are strictly limited to grounds regarding the defendant's expressed will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding generic legal violations.

Parole chiave

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penalty request judgment admissibility of appeal drug trafficking conviction Cassazione procedure limited grounds review imputazione per reati di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444, cod. proc. pen.
309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 444 cod. proc. pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo all'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANNAMI ABDELHAK nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOalato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Ghannami Abdelhak, condannato alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 25.000,00 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo all'art. 444 cod. proc. pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C nsigliere estenze il Il Pres