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Ordinanza — n. 19500/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fines exceeding criminal code limits for proportional pecuniary penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Vivo Bruno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende. The appellant challenged a €7,500 penalty for tax evasion crimes, arguing it exceeded the maximum fine limit set by Article 24 of the Criminal Code. The court ruled that this statutory cap does not apply to proportional pecuniary penalties, which are calculated differently than standard criminal fines.

Regesto Legislator

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Art. 24 cod. pen.; The maximum fine limit prescribed by Article 24 of the Criminal Code does not apply to proportional pecuniary penalties, which are subject to their own calculation rules.

Parole chiave

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proportional pecuniary penalties Criminal Code fine limits tax evasion crimes Cassa delle Ammende procedural inadmissibility proportional fines statutory interpretation deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 24 cod. pen.
art. 24 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 - n. 15511 del 27/02/2019 Rv. 275861
(Sez. 3 - n. 15511 del 27/02/2019 Rv. 275861 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVO BRUNO nato a NAPOLI il 21/09/1969 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Rilevato che il ricorso proposto da Vivo Bruno si pone in contrasto con il dato normativo e di legittimità, atteso che in tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della multa dettato dall'art. 24 cod. pen. non si applica alle pene pecuniarie proporzionali. (Fattispecie di condanna alla pena della multa di euro 7.500.000 per i reati di cui agli artt. 291 bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite massimo previsto dall'art. 24 cod. pen.). (Sez. 3 - n. 15511 del 27/02/2019 Rv. 275861 - 01). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente