Ordinanza — n. 19498/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY ALHAGIE LANDING nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIr ato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Touray Alhargie Landing, condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ossia dall'interessato personalmente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ossia dall'interessato personalmente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY ALHAGIE LANDING nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIr ato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Touray Alhargie Landing, condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ossia dall'interessato personalmente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente