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Ordinanza — n. 19497/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being evaluative and failing to prove factual disparities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Brancacci Carmelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first and second grounds were merely evaluative re-examinations of facts already analyzed by the lower court, while the third ground on sentencing disparity was unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new, demonstrable facts or adequately counter the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new facts or legal arguments; mere re-evaluation of existing facts or unsubstantiated assertions of disparity renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal evaluative grounds sentencing disparity procedural costs factual demonstration impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 73 comma 5
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCI CARMELO nato a GELA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Brancacci Carmelo, quanto al primo motivo, per violazione di legge e vizi di motivazione, è rivalutativo di dati emersi e rivede gli stessi sotto aspetti già esaminati e adeguatamente analizzati dai giudici, anche nella sostanza confutando tematiche e argomentazioni difensive qui riproposte; considerato che il secondo motivo sulla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 analogamente trascura gli argomenti di cui alla sentenza, comprensivi anche di opportuni richiami giurisprudenziali non adeguatamente contrastati, e ripropone una personale considerazione di elementi emersi; considerato che il terzo motivo in tema di continuazione trascura gli orientamenti di legittimità correttamente richiamati in proposito dalla corte di appello, e che il trattamento sanzionatorio vicino al minimo edittale è congruamente motivato in tale quadro, con riferimento alla gravità dei fatti; rilevato che la deduzione sulla disparità di trattamento appare innanzitutto fattuale quanto meramente asserita e quindi indimostrata.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co igliere estensore fs Il Presidente