Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Piampiano Mirco, quanto al primo motivo, per violazione di legge, è rivalutativo di dati emersi ed è lontano da ogni individuazione e rilevazione di una significativa quanto decisiva violazione di legge perpetrata in sede di valutazione del compendio probatorio, oltre che meramente assertivo e quindi privo di ogni allegazione nel rappresentare taluni degli elementi di fatto valorizzati; considerato che il secondo motivo in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Piampiano Mirco, quanto al primo motivo, per violazione di legge, è rivalutativo di dati emersi ed è lontano da ogni individuazione e rilevazione di una significativa quanto decisiva violazione di legge perpetrata in sede di valutazione del compendio probatorio, oltre che meramente assertivo e quindi privo di ogni allegazione nel rappresentare taluni degli elementi di fatto valorizzati; considerato che il secondo motivo in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
è nuovo, siccome non dedotto come emerge dalla sentenza impugnata, sul punto rimasta incontestata, considerato che il terzo motivo in tema di mancata esclusione della recidiva è anche esso nuovo per le medesime ragioni immediatamente sopra riportate, oltre a non sussistere al riguardo interesse, atteso che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva; del tutto generica è l'invocazione per il minimo edittale di pena. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Csigliere estensore ,f-i Il Presidente