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Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Piampiano Mirco, quanto al primo motivo, per violazione di legge, è rivalutativo di dati emersi ed è lontano da ogni individuazione e rilevazione di una significativa quanto decisiva violazione di legge perpetrata in sede di valutazione del compendio probatorio, oltre che meramente assertivo e quindi privo di ogni allegazione nel rappresentare taluni degli elementi di fatto valorizzati; considerato che il secondo motivo in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità modalità e contenuto delle prove lacune probatorie prova facilitata esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Piampiano Mirco, quanto al primo motivo, per violazione di legge, è rivalutativo di dati emersi ed è lontano da ogni individuazione e rilevazione di una significativa quanto decisiva violazione di legge perpetrata in sede di valutazione del compendio probatorio, oltre che meramente assertivo e quindi privo di ogni allegazione nel rappresentare taluni degli elementi di fatto valorizzati; considerato che il secondo motivo in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

è nuovo, siccome non dedotto come emerge dalla sentenza impugnata, sul punto rimasta incontestata, considerato che il terzo motivo in tema di mancata esclusione della recidiva è anche esso nuovo per le medesime ragioni immediatamente sopra riportate, oltre a non sussistere al riguardo interesse, atteso che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva; del tutto generica è l'invocazione per il minimo edittale di pena. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Csigliere estensore ,f-i Il Presidente