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Ordinanza — n. 19494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WU JANLIN nato il 22/03/1982 HUANG GUOYIN nato il 11/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE(dato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'impugnazione proposta da Wu Janlin e Huang Guoyin, condannati alla pena di euro 270,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art.720 cod. pen. è inammissibile in quanto l'avv. Fabio Generini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. è inammissibile in quanto l'avv. Fabio Generini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati autorizzazione ad agire difetto di legittimazione del ministero pubblico ritiro dell'istanza giudiziaria legittimazione a contestare licenza capacità di stare in giudizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WU JANLIN nato il 22/03/1982 HUANG GUOYIN nato il 11/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE(dato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'impugnazione proposta da Wu Janlin e Huang Guoyin, condannati alla pena di euro 270,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art.720 cod. pen. è inammissibile in quanto l'avv. Fabio Generini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Coisigliere estensore Il Presidente