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Ordinanza — n. 19492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insufficient motivation regarding drug trafficking intent and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Marco Crusafio's appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning in the lower court's decision. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the court found the original judgment relied on more than just circumstantial evidence, including the discovery of drug preparation tools. Consequently, the appeal was rejected because it failed to adequately challenge the comprehensive factual basis established by the first instance court.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for defects in reasoning is inadmissible if the lower court's decision is based on a combination of weighty evidence and other reasonably leading elements, rather than relying solely on circumstantial data.

Parole chiave

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drug trafficking intent insufficient motivation inadmissible appeal circumstantial evidence preparation tools Cassazione Roma procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUSAFIO MARCO nato a CASARANO il 13/01/1989 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Rilevato che il ricorso proposto da Crusafio Marco, quanto al primo motivo, per vizi di motivazione, non si confronta, con difetto di specificità estrinseca, con la motivazione, laddove la destinazione della droga allo spaccio è fondata non solo sul dato ponderale ma anche su altri elementi ragionevolmente conducenti nel predetto senso, quali il rinvenimento di strumentario ordinariamente funzionale alla predisposizione di dosi per la vendita; considerato che il secondo motivo in relazione alla responsabilità del ricorrente ancora una volta trascura la motivazione, che non si fonda sul solo dato ponderale, per quanto sopra osservato, per rinvenire una detenzione finalizzata allo spaccio come contestata.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente