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Ordinanza — n. 19491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSA KINTE nato il 08/01/1996 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mansa Kinte è assolutamente generico in quanto si sostiene l'assenza dell'analisi di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna illustrazione delle ragioni a supporto di quanto sostenuto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. senza alcuna illustrazione delle ragioni a supporto di quanto sostenuto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario quantificazione del torto morale indennizzo pecuniario indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSA KINTE nato il 08/01/1996 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mansa Kinte è assolutamente generico in quanto si sostiene l'assenza dell'analisi di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna illustrazione delle ragioni a supporto di quanto sostenuto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente