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Ordinanza — n. 19489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAQINA3 XHEVDET nato il 06/11/1993 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; er Rilevato che il ricorso proposto da Maquinaj Xhe4det, condannato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.700,00 per il reato di cui all' art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAQINA3 XHEVDET nato il 06/11/1993 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; er Rilevato che il ricorso proposto da Maquinaj Xhe4det, condannato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.700,00 per il reato di cui all' art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato un generico vizio di motivazione.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Pre